Lo statuto dell’associazione

STATUTO dell’Associazione di Promozione Sociale “dipetto – Associazione di Promozione Sociale –APS”

1 – Costituzione, denominazione e sede

  • È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione sociale denominata: “dipetto – Associazione di Promozione Sociale – APS” – da ora in avanti anche “L’Associazione” o “dipetto”- con sede in via Guardia Nazionale, 17, San Giovanni in Persiceto, Bologna, operante senza fini di lucro.

L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune, così come l’istituzione di sedi secondarie  e/o sezioni distaccate in altri Comuni non comportano modifiche statutarie e potranno essere decise con delibera dell’Assemblea ordinaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

2 – Scopi e attività

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell’Art. 5 lett. i) e t) del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall’art. 3 del D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

– organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di svolgere attività mirate a diffondere l’informazione sulla prevenzione del tumore al seno e delle altre patologie oncologiche, anche al fine di fornire sostegno morale e psicologico alle persone affette dalle suddette patologie per aiutarle ad affrontare serenamente i problemi connessi alla malattia.

L’Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere, in attività di volontariato ed a vantaggio della comunità, in maniera autonoma  o  in collaborazione con altre associazioni, enti e soggetti pubblici e privati aventi finalità simili e che condividano gli scopi e le finalità dell’Associazione, le seguenti attività:

  1. promuovere la conoscenza della ricerca scientifica riguardante il tumore al seno e altre patologie oncologiche;
  2. promuovere ed organizzare attività di informazione sulla prevenzione e terapia e sulla ricerca dei tumori al seno e altre patologie oncologiche;
  3. sollecitare e favorire la formazione di qualunque tipo di figura professionale occorrente per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
  4. promuovere la conoscenza delle strutture sanitarie e dei programmi educativi, di cura e di sostegno in grado di offrire completo ed adeguato supporto alle persone con diagnosi di tumore al seno o altre patologie oncologiche;
  5. promuovere la conoscenza di percorsi diagnostici e terapeutici preferenziali che garantiscano supporto e assistenza morale alle persone affette da tumore al seno o altre patologie oncologiche fin dal momento della diagnosi;
  6. organizzare e sostenere iniziative volte a favorire un pieno recupero fisico e psicologico delle persone con diagnosi di tumore al seno o altre patologie oncologiche;
  7. sollecitare le istituzioni, gli enti pubblici e privati nonché tutti i cittadini a partecipare attivamente alla risoluzione dei problemi riguardanti la prevenzione, la ricerca e la terapia oncologica;
  8. sensibilizzare le aziende che a qualsiasi titolo producono, distribuiscono e commercializzano protesi tricologiche, nonché altri ausilii oggettivamente o psicologicamente irrinunciabili per le persone sottoposte a chemioterapia e a mastectomia, affinché rendano disponibili sul mercato prodotti con prezzi contenuti e trasparenti e standard qualitativi garantiti; 
  9. stipulare convenzioni con Enti pubblici e/o soggetti privati volte ad offrire agli associati condizioni di favore nell’utilizzo, fruizione e/o acquisto di beni o servizi;
  10. partecipare alle campagne di finanziamento di iniziative e progetti finalizzati al perseguimento dello scopo istituzionale realizzato in collaborazione con altri soggetti le cui finalità siano analoghe e/o affini a quelle dell’associazione;
  11. farsi promotrice, nel rispetto della normativa di riferimento, di qualunque attività possibile destinata al reperimento di fondi necessari per il finanziamento delle proprie attività istituzionali;
  12. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali;
  13. Promuovere corsi ed eventi finalizzati al recupero della funzionalità motoria e psicofisica ed alla socializzazione.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed a terzi, e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 26).

L’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

3 – Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L’esercizio finanziario dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio  ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio l’Organo di Amministrazione redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati mediante deposito presso la Sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della data stabilita per l’Assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

4 – Membri dell’Associazione

All’associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell’associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l’associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell’Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L’ammissione a socio, deliberata dall’Organo di Amministrazione, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l’impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

L’Organo di Amministrazione cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale (con contestuale rilascio della tessera associativa).

L’eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l’aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l’adesione.

La qualità di socio si perde:

  • per decesso;
  • per recesso;
  • per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi previsti dall’Organo di Amministrazione senza necessità di alcuna formalità;
  • per esclusione:
  • per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
  • per comportamento che cagioni all’Associazione danni morali, materiali o di immagine
  • per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
  • per svolgimento anche solo tentato di attività contrarie agli interessi ed agli scopi dell’Associazione;

L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea dei Soci su proposta dell’Organo di Amministrazione nei confronti del socio In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica da far pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’esclusione l’associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell’Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L’esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dall’Organo di Amministrazione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione. L’Organo di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l’esclusione del socio vengono annotati da parte dell’Organo di Amministrazione sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

6 – Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

  • partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  • frequentare i locali dell’Associazione
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione
  • concorrere all’elaborazione del programma di attività e partecipare alla sua approvazione
  • godere, se maggiorenne, dell’elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
  • prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

  • osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  • astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione
  • mantenere un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
  • versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
  • contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Art. 7 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono Organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • l’Organo di Amministrazione;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente
  • il Tesoriere Segretario
  • il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (organo facoltativo);
  • l’Organo di Controllo (organo facoltativo).

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

9 – L’Assemblea

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l’Organo di Amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell’anno in corso ed iscritti al libro soci da almeno tre mesi. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 1 deleghe.

L’Assemblea viene convocata dal Presidente dell’Organo di Amministrazione almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno la maggioranza dell’Organo di Amministrazione o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Organo di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell’Organo di Amministrazione eletto dai presenti o da altro associato eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione. 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall’orario di convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L’Assemblea ordinaria:

  • nomina i componenti dell’Organo di Amministrazione previa determinazione del numero per il mandato successivo;
  • approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
  • stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
  • elegge i membri del Collegio dei Revisori, se previsto e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
  • si esprime sull’esclusione dei soci dall’Associazione;
  • si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
  • delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall’Organo di Amministrazione;
  • fissa le linee di indirizzo dell’attività annuale;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell’Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all’unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti dell’organo di amministrazione non hanno diritto al voto.

Il voto è normalmente espresso secondo il principio del voto individuale in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

Le deliberazioni dell’Assemblea devo constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

10 – L’Organo di Amministrazione

L’Organo di Amministrazione è formato da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a nove (9), eletti dall’Assemblea dei soci. I membri dell’Organo di Amministrazione rimangono in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte dell’Organo di Amministrazione esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l’Organo di Amministrazione decada dall’incarico, l’Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l’Organo di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell’Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell’intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell’Organo di Amministrazione decada, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

L’Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Pertanto, fra l’altro, a titolo esemplificativo:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere Segretario;
  • cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
  • predispone bilancio o rendiconto;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • determina la quota associativa annuale;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano spettanti all’Assemblea dei soci.

L’Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L’Organo Amministrativo è convocato con comunicazione scritta da inviare, anche in via telematica, otto (8)  giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, l’Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni quattro (4) mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia  richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Nel caso in cui l’Organo di Amministrazione sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.

11 – Il Presidente

Il Presidente, nominato dall’Organo di Amministrazione, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l’Assemblea dei soci, stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni dell’Organo di Amministrazione, le presiede e coordina l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch’esso nominato dall’Organo di Amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l’Organo di Amministrazione   per l’elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Organo di Amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l’Organo di Amministrazione per la ratifica del suo operato.

 Art. 12 – Il Vice Presidente

Il Vicepresidente è eletto dall’Organo di Amministrazione, assiste il Presidente nelle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o impedimento e la sua sottoscrizione fa prova, nei confronti dei terzi, dell’assenza o impedimento del Presidente

Art. 13 – Il Tesoriere Segretario

Spetta al Tesoriere la cura  di tutti  gli adempimenti amministrativi e contabili.

In particolare coadiuva il Presidente ed ha  i seguenti compiti:

  • provvede alla tenuta di registri contabili dell’Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
  • provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell’ Organo di amministrazione;
  • cura la predisposizione del bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea;
  • provvede alla tenuta dei registri e della corrispondenza;
  • cura la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea degli associati e dell’ Organo di amministrazione.

In caso di assenza o impedimento la stesura del verbale verrà delegata ad altro componente l’Organo di amministrazione escluso il Presidente.

14 – Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, eletto dall’Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell’Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell’Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

 15 – Libri

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
  • Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, previa richiesta scritta trasmessa al Presidente dell’Organo di Amministrazione, almeno 20 giorni prima della data prefissata per la verifica.

16 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall’assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Sindaco del Comune dove l’associazione ha la sede legale.

La determinazione raggiunta con l’ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l’Assemblea a maggioranza dei componenti.

17 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

18 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

19 – Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del RUNTS,

ovvero l’adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall’entrata in vigore del RUNTS.